Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 633/1972, costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili IVA:
– lettera a): “le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante il trasporto o la spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento ad altri beni …”;
– lettera b): “le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto …”;
In linea di principio, in tutti i casi di cessione all’esportazione, e quindi per beneficiare della NON imponibilità IVA, il cedente nazionale deve dimostrare l’avvenuta fuoriuscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione Europea; deve quindi reperire la documentazione probatoria dell’avvenuta esportazione.
In particolare, fino al 2 dicembre 2024 il cedente nazionale aveva a disposizione il “visto uscire” costituito dall’MRN (Movement Reference Number) ovvero il codice identificativo dell’esportazione ottenuto interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane, AIDA, in tempo reale, con accesso libero.
A far data dal 2 dicembre 2024, con l’obiettivo di completare l’informatizzazione delle operazioni di esportazione e di transito, da raggiungere attraverso la reingegnerizzazione sono stati introdotti nuovi processi doganali, tra i quali anche le nuove modalità di accesso ai servizi doganali per ottenere le prove di avvenuta esportazione tramite il proprio “cassetto doganale” previo accesso ai servizi doganali tramite SPID, CNS o CIE.
Pertanto, l’esportatore, non più solo il dichiarante, che è colui che cura la spedizione ed il trasporto dei beni e, sovente, trattasi dello spedizioniere, potrà scaricare direttamente i documenti di esito delle operazioni in formato elettronico richiedendo ed ottenendo l’IVISTO (visto elettronico), previa richiesta di abilitazione sul portale ADM – “Gestione documenti – dichiarazioni doganali” con accesso tramite SPID, CNS o CIE.
Pertanto, il cedente nazionale, munito dell’MRN, comunicato a cura dello spedizioniere, potrà verificare la regolare uscita della merce dal territorio comunitario.
Dunque, al fine di scongiurare il rischio di errori, nel processo di reingegnerizzazione della dichiarazione di esportazione è stata inserita anche la possibilità per il cedente nazionale, accedendo alla propria area riservata, di richiedere ed ottenere l’IVISTO (visto elettronico) relativo a tutte le operazioni di esportazioni legate alla propria partita IVA o codice fiscale.
In sostanza, potremmo ritenere che la differenza tra le due modalità si ponga in termini di certezza in quanto il cedente nazionale, nella propria area riservata, troverà soltanto i visti elettronici riferiti alle dichiarazioni doganali di esportazione effettuate in nome e per conto proprio.
Si segnala, a tal proposito, che la normativa doganale richiede mezzi di prova incontrovertibili e certi e che l’assenza di documentazione probatoria non può essere addebitata né agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, né ad eventuali terzi (es. il trasportatore). È, difatti, onere esclusivo del contribuente-cedente nazionale attivarsi tempestivamente e con la diligenza prevista per acquisire e conservare le prove del caso.
Nelle ipotesi di assenza di documentazione, peraltro, è riservata anche al cedente nazionale-contribuente (e, dunque, non soltanto agli uffici di esportazione) la facoltà di attivarsi tramite la procedura di follow-up, al fine di richiedere e sollecitare le informazioni circa lo stato della propria esportazione.

I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.