Il Regolamento (UE) 2023/1542 avente ad oggetto la normativa in materia di batterie e di rifiuti di batterie, pubblicato in GUUE il 3 Maggio 2024 ed adottato, in ossequio agli articoli 114 e 192 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, con abrogazione della precedente direttiva 2006/66/CE, si pone l’obiettivo di garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile del litio favorendo l’efficienza e la circolarità della supply chain.
L’atto normativo in questione rientra nella più ampia azione esercitata dalle Istituzioni Europee e dagli Stati membri nel contesto del “Critical Raw Materials Act”, quale volto a concretizzare l’accesso sicuro e sostenibile alle materie prime. Ciò è senz’altro dovuto al fatto che il litio è un minerale la cui commercializzazione risulta di vitale importanza per l’economia dell’Unione Europea, con particolare riferimento all’industria delle auto elettriche e dei sistemi di accumulo di fonti rinnovabili. Statisticamente, infatti, si prevede un incremento della domanda di litio di circa dodici volte entro il 2030 e di circa ventuno entro il 2050. Non solo. Il litio ricopre un ruolo strategico nella transizione energetica e ciò spiega la sua inclusione altresì nel c.d. “Green Deal europeo”.
Particolare attenzione destano, in questa sede, le prescrizioni gravanti principalmente su fabbricanti ed importatori.
Anzitutto, sembra opportuno rilevare che, ai sensi del Considerando n. 10 del Regolamento de quo “per affrontare l’intero ciclo di vita di tutte le batterie immesse sul mercato dell’Unione è necessario stabilire requisiti armonizzati di produzione e commercializzazione, comprese procedure di valutazione della conformità, nonché requisiti che tengano pienamente conto della fase finale del ciclo di vita delle batterie”. A ciò, si aggiungano numerosi requisiti in termini di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura, “a prescindere dal fatto che una batteria sia incorporata in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli o altrimenti aggiunta ai prodotti, o che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio separatamente nell’Unione” (cfr. Considerando n. 11, Regolamento (UE) 2023/1542). Una certa rilevanza viene riservata all’onere di trasparenza nei confronti del consumatore, estrinsecato per il tramite dell’adempimento di obblighi comunicativi-informativi.
Su questa scia, nonché in conformità all’articolo 96 del Regolamento, a partire dal 18 Agosto 2024 entreranno in vigore l’articolo 17 del Regolamento, rubricato “Procedure di valutazione della conformità” – ad eccezione del paragrafo 2– ed il Capo VI del Regolamento, rubricato “Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai Capi VII e VIII”. Trattasi, per lo più, di obblighi posti in termini di “valutazione della conformità delle batterie [immesse sul mercato] ai requisiti di cui agli articoli 6, 9,10, 12, 13 e 14”, da adempiersi in ossequio alle procedure di cui all’articolo 17 sopra menzionato. Altresì, trovano applicazione a far data dal 18 Agosto 2024 il limite della concentrazione in peso di Piombo (limite dello 0,01%) nonché l’indicazione di dati aggiornati sullo stato di salute e di vita della batteria.
Ebbene, ai sensi e per gli effetti del Considerando n. 11, una batteria si considera immessa sul mercato quando “[…] è stata messa a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione, essendo fornita dal fabbricante o dall’importatore per la distribuzione, il consumo o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
Ne consegue che “le batterie immagazzinate nell’Unione da distributori, compresi rivenditori, grossisti e servizi vendite dei fabbricanti, prima della data di applicazione dei pertinenti requisiti [di cui al Regolamento oggetto della disamina] non sono tenute a soddisfare tali requisiti” (cfr. Considerando n. 11, Regolamento (UE) 2023/1542).
La responsabilità per la conformità della batteria grava in capo al fabbricante e la procedura per la valutazione di conformità, effettuata da un Organismo notificato dello Stato membro ove ha sede il soggetto obbligato è suddivisa per c.d. “moduli”, di cui all’articolo 17 del Regolamento.
Qualora la batteria abbia un’origine non unionale – il che, si ha nella maggior parte dei casi– gli obblighi normativamente posti a carico del fabbricante, si considerano quali gravanti in capo agli importatori.
Se l’Organismo notificato ritiene che il bene sia conforme, conclude la valutazione con l’emissione di un Certificato di conformità UE, redatto conformemente all’Allegato IX, con indicazione del “modulo” applicato e tradotto in tutte le lingue ufficiali dei Paesi membri nei quali la batteria verrà distribuita. Successivamente, al prodotto andrà apposta la marcatura CE, la quale dovrà essere visibile, leggibile, indelebile ed accompagnata dal numero identificativo dell’Organismo notificato che ha proceduto alla valutazione.
Il fabbricante – o chicchessia il soggetto obbligato, a seconda dei casi– è tenuto a conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni dalla data dell’ultima vendita.
Nell’ambito della diligenza prescritta, rientra altresì il dovere di monitorare che il processo produttivo rimanga il medesimo descritto nella scheda tecnica del prodotto trasmessa all’Organismo notificato ai fini della certificazione.
Il prodotto e la documentazione di accompagnamento devono riportare anche i dati del soggetto che immette sul mercato il bene.
A partire dal 18 Agosto 2024, pertanto, potranno essere importate le pile a condizione che siano rispettate le condizioni ed i requisiti ut supra meglio specificati.
Si segnala che, progressivamente, entreranno in vigore nuovi obblighi di cui all’articolo 13 del Regolamento.
Infine, le batterie immagazzinate nell’Unione prima del 18 Agosto 2024 possono essereimmesse sul mercato fino ad esaurimento scorte.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
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