Soppressione di dazi e contingenti
Parte seconda
Sulla scia della cooperazione internazionale tesa alla promozione di forme di interscambio e dell’Accordo UE- Nuova Zelanda, lo scorso 1 Luglio 2024 entrava in vigore l’Accordo di Partenariato Economico tra l’Unione Europea e la Repubblica del Kenya, sottoscritto il 18 dicembre 2023 con la cerimonia di firma tenutasi a Nairobi.
Che la si voglia chiamare sfida o ambizione, l’Accordo rappresenta, senza dubbio alcuno, un approdo importante nell’ambito della politica commerciale unionale e della cooperazione internazionale, in ossequio all’articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
I negoziati tra l’Unione Europea e la Comunità dell’Africa orientale (EAC) partirono nel –ormai, lontano– mese di Giugno 2002 e si conclusero nell’Ottobre 2014. Eccezion fatta per la Repubblica del Kenya che procedette alla firma e ratifica nel Settembre 2016, conformemente al principio della geometria variabile, gli altri Stati membri EAC non hanno, ad oggi, provveduto in tal senso.
Tra gli scopi perseguiti con la partnership UE-Kenya vi è senz’altro la volontà, da un lato, di rafforzare lo sviluppo economico del Paese trainante l’economia dell’Africa orientale migliorando le condizioni di acceso al mercato UE delle merci ivi originarie e, dall’altro, di intensificare le relazioni commerciali attualmente esistenti tra le parti attraverso la liberalizzazione progressiva e graduale del mercato per le merci originarie dell’Unione Europea.
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo, le parti si impegnano a concludere i negoziati entro cinque anni dall’entrata in vigore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 rubricato “Clausola di revisione a tempo”, informandosi ai princìpi cardine del commercio e sviluppo sostenibile: protezione del clima e dell’ambiente; tutela dei diritti dei lavoratori e principio di trasparenza nella risoluzione delle controversie.
Posta questa breve premessa, ciò che desta maggior interesse in questa sede è senz’altro il fatto che, per effetto della partnership, le merci originarie dell’UE e della Repubblica del Kenya godranno reciprocamente di condizioni di accesso al mercato in esenzione dazi e contingenti, in una prospettiva sicura, di lungo periodo e prevedibile, nel rispetto delle modalità previste dall’Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a). Per la definizione di merce originaria, si rinvia all’articolo 9 dell’Allegato I.
Le merci ricomprese nell’agevolazione daziaria e tariffaria sono elencate nell’Allegato II dell’Accordo e sono classificate secondo la nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in ossequio alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA).
Sembra opportuno evidenziare, inoltre, che se per i beni di cui all’Allegato II a), la soppressione è prevista contestualmente all’entrata in vigore dell’Accordo, per le merci di cui all’Allegato II, lettere b) e c), i dazi verranno progressivamente azzerati, nel termine di quindici anni decorrenti dall’entrata in vigore.
E’ fatta salva la c.d. “clausola di standstill”, di cui all’articolo 12 dell’Accordo, la quale, al paragrafo 2, prevede espressamente che le parti “possono decidere in seno al Consiglio APE di modificare il livello dei dazi doganali”, in conformità dell’articolo 24 dell’Accordo G.A.T.T. del 1994.
Si noti, infine, che per quanto concerne i beni di cui Allegato II lettera d), a contrariis, si esclude la soppressione del dazio, anche in termini di progressione temporale.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
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