L’art. 41 del D.L. 331/93 (conv. L. 427/93) prevede, per la non imponibilità IVA delle cessioni a titolo oneroso nei confronti di Clienti UE (c.d. cessioni intracomunitarie), che i beni siano “trasportati spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto”.
L’onere della prova dell’effettiva uscita delle merci dal territorio italiano compete al cedente.
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Con decorrenza 01.01.2020, il nuovo art. 45-bis del Reg. UE 282/2011, introduce una presunzione a favore del cedente in possesso di taluni documenti. I documenti individuati dalla normativa, al fine di dimostrare l’effettiva fuoriuscita della merce dal territorio italiano, sono diversi a seconda del soggetto che effettua il trasporto (venditore o acquirente).
TRASPORTO EFFETTUATO DAL VENDITORE O SUO INCARICATO
In questo caso, il venditore deve avere e conservare almeno 2 degli elementi di prova del gruppo A, non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti:
A. Prove del gruppo A:
- A.1 – documento o lettera CMR firmato;
- A.2 – polizza di carico;
- A.3 – fattura di trasporto aereo;
- A.4 – fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa, il venditore potrà avere e conservare almeno 1 elemento di prova del precedente gruppo A e 1 elemento di prova del seguente gruppo B:
B. Prove del gruppo B:
- B.1 – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni;
- B.2 – documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- B.3 – documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- B.4 – ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.
Inoltre, la norma prevede che il venditore certifichi che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o per suo conto verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità.
TRASPORTO EFFETTUATO DALL’ACQUIRENTE O SUO INCARICATO INCOTERMS: EXW o FCA
Se il trasporto è effettuato a cura dell’acquirente, il venditore deve essere in possesso di:
1) Dichiarazione dell’acquirente che deve pervenire al venditore entro il 10 del mese successivo alla cessione. Quindi la prima scadenza sarà il prossimo 10.02.2020 per le cessioni effettuate in gennaio 2020.
La dichiarazione dell’acquirente deve certificare:
- che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto;
- che la merce è giunta nello stato membro di destinazione di beni.
La dichiarazione deve contenere:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo delle merci;
- in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Trattandosi di Regolamento UE tale dichiarazione vi verrà richiesta anche dai vostri fornitori UE, se avrete organizzato/pagato voi il trasporto.
In allegato il modello da noi proposto.
2) Inoltre, almeno 2 degli elementi di prova del gruppo A, non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti, oppure 1 elemento di prova del gruppo A e 1 elemento di prova del gruppo B.
CONSIDERAZIONI
Nella prima ipotesi, venditore nazionale che cura il trasporto al cliente UE, servono almeno due prove di non difficile reperimento; salvo il caso di merci consegnate al Cliente UE con mezzi di trasporto di proprietà. In tale ipotesi non è possibile soddisfare le previsioni dell’art. 45 bis.
Nella seconda ipotesi, venditore nazionale che NON cura il trasporto in quanto ha effettuato la vendita EXW o FCA, è molto più difficoltoso il reperimento degli elementi di prova e della dichiarazione da parte del suo Cliente.
ISCRIZIONI AL VIES
Dal 01.01.2020 è obbligatoria la preventiva verifica dell’iscrizione al Vies del Cliente UE; la verifica deve essere conservata con la fattura di riferimento.