La qualifica di esportatore abituale e la formazione del plafond permette all’operatore economico di acquistare beni e servizi senza corrispondere l’IVA ai propri fornitori.
In particolare, si vuole focalizzare la corretta gestione della qualifica di esportatore abituale ai fini IVA e del successivo utilizzo del plafond nell’ambito delle operazioni triangolari, ormai ampiamente diffuse negli scambi commerciali.
Tra le diverse tipologie di cessioni a catena vi sono infatti le operazioni triangolari nazionali nelle quali il primo cedente ed il promotore sono operatori residenti mentre il cessionario (destinatario) finale è un soggetto extra UE oppure UE; il trasporto fisico del bene avviene mediante consegna diretta dal primo cedente al cessionario finale, non residente.
Di seguito si ricordano le due fattispecie di triangolari nazionali:
- comunitaria, in cui la destinazione finale del bene è un paese appartenente all’Unione Europea ed è disciplinata dall’art. 58 D.L. 331/1993 (per il 1^ cedente italiano) e dall’art. 41 D.L. 331/1993 (per il 2^ cedente italiano – promotore);
- extracomunitaria, in cui il bene è destinato ad un operatore economico extra UE ed è disciplinata dall’art. 8 comma 1 lett.a) DPR 633/1972 per entrambi gli operatori italiani.
Verificandosi le suddette fattispecie, il corrispettivo fatturato, sia dal primo cedente che dal promotore della triangolazione può essere computato ai fini della formazione dello status di esportatore abituale.
Tuttavia, il legislatore ha voluto distinguere le due figure, non tanto all’atto della formazione dello status di esportatore, quanto al momento del suo utilizzo, poiché il corrispettivo fatturato dai due soggetti è “spendibile” in modo differente; per il promotore una parte di plafond è “vincolato”.
Il plafond vincolato, in capo al promotore, è pari all’ammontare del prezzo di acquisto dei beni che il proprio fornitore ha inviato direttamente all’estero e cioè utilizzabile esclusivamente per effettuare acquisti e importazioni di beni da inviare all’estero tali e quali (quindi non è possibile eseguire lavorazioni o altri servizi sugli stessi) entro il termine di sei mesi dall’acquisto. Per il corrispettivo addebitato al cliente finale, in eccedenza rispetto al costo di acquisto addebitato dal primo cedente, il plafond è liberamente utilizzabile (salve le eccezioni “ordinarie”)
Esemplificando graficamente:
IT 2 = Promotore:
- plafond vincolato €. 1.000
- plafond libero €. 300
Poiché il plafond libero e vincolato non deve essere evidenziato in alcun particolare rigo del modello IVA annuale, è consigliabile che l’esportatore abituale abbia cura di tener una distinzione in forma extracontabile.
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