La circolare 11/2023 e la condizione nazionale
Lo scorso 11 marzo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha diramato la circolare n. 11/2023 con cui ha ritenuto necessario fare il punto della situazione a livello nazionale circa l’istituto dell’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) presente nel nostro ordinamento dal oltre trent’anni e normato da ultimo nel Codice Doganale dell’Unione, Regolamento (UE) n. 2013/952 del Consiglio (CDU) all’art. 33 e ss. nonché, per le rispettive competenze satelliti, dal (RD) Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446 e dal (RE) Regolamento Esecutivo (UE) n. 2015/2447 della Commissione.
La logica stante alla base dell’ITV è molto semplice: l’origine della merce, i dazi cui è sottoposta e tutte le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell’Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono definite in base a codice doganale assegnato alle merci a seguito di un processo di classificazione doganale.
Tale processo di classificazione doganale – molto spesso – è tanto cruciale quanto difficile, ambiguo, controintuitivo ed opinabile. In questo scenario d’incertezza diffusa per un fattore così importante, l’ITV entra in gioco come una sorta di interpello utile a dirimere ogni possibile questione per determinare quale sia il codice doganale corretto da attribuire ad un determinato tipo di merce.
Nel richiamare gli Orientamenti amministrativi sul processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti ADM ha inteso riepilogare diversi e molteplici aspetti connessi all’ITV fra cui citiamo, in particolare, il procedimento di richiesta e rilascio, i termini e le condizioni per il rinnovo, le facoltà di esercitare il diritto di ricorso o il diritto ad essere sentiti in caso di decisione sfavorevole, la possibilità di godere un uso esteso anche detto “Periodo di Grazia” che consente, anche se per un periodo limitato, l’ultrattività per una ITV oggetto di revoca.
Come spiegato, per quanto l’impianto normativo di cui al Regolamento (CE) 1987/2658 che consente la classificazione doganale delle merci, sia stato concepito per identificare un codice doganale e uno soltanto per ogni bene scambiabile, è risaputo che la materia diventa spesso estremamente dibattuta quando un bene è suscettibile d’essere validamente classificato in due o più codici. Ciononostante, se determinare la classificazione doganale di un bene ad un codice doganale rappresenta un obbligo, la presentazione della domanda di ITV rimane una facoltà dell’operatore economico.
A seguire si potranno dunque rilevare degli indicatori per meglio comprendere quando l’opportunità della presentazione di una domanda di ITV dovrebbe essere sempre colta e quando, invece, l’operatore economico dovrebbe preferibilmente rinunciarvi.
Va innanzitutto chiarito che, così com’è inteso ad oggi, il diritto ad essere ascoltati, previsto dall’art. 22, paragrafo 6) del CDU, si esercita nelle situazioni in cui le autorità doganali intendono prendere una decisione che penalizzerebbe la persona cui è destinata.
Tuttavia, per testuale pronuncia di Agenzia Dogane e Monopoli la classificazione della merce non è mai considerata “favorevole o sfavorevole”, ma è caratterizzata da oggettività. Pertanto, nei casi in cui, anche in base alle informazioni fornite dal richiedente nel formulario di domanda o nelle ulteriori informazioni fornite nel corso dell’istruttoria, l’autorità doganale classifichi le merci in una voce doganale differente da quella proposta dall’operatore, il destinatario della decisione non ha il diritto di essere sentito ai sensi del citato articolo 22, paragrafo 6, lettera a), del CDU, ma gli rimane il solo diritto di presentare ricorso in Commissione Tributaria.
È evidente, infatti, come questo abbia delle ripercussioni immediate e potenzialmente sfavorevoli sull’attività dell’operatore economico; ripercussioni che sono di fatto ineluttabili nel breve e medio periodo: i tempi legati al ricorso in Commissione Tributaria sono purtroppo molto lunghi oltre che estremamente dispendiosi per l’operatore economico.
Per contro, nell’andare a evidenziare le virtù che connotano l’Istituto in esame, il titolare di un ITV ha la possibilità di realizzare operazioni di business con la certezza del diritto che deriva dalla titolarità dell’Informazione stessa.
Certezza che può far valere oltre i confini nazionali, su tutto il territorio doganale dell’Unione Europea sia con riferimento alle considerazioni di natura tributaria come dazi ed altre misure di effetto equivalente, origine preferenziale delle merci, determinazione soggettiva ai fini IVA; sia in ambiti extratributari come la stampigliatura dell’origine commerciale sul prodotto, l’applicazione in ambito chimico, gli adempimenti sanitari, ecc.
La stessa certezza testimonia inoltre il legittimo affidamento con cui l’operatore economico ha investito le proprie risorse nell’attività e che, qualora effettivamente posta in essere a seguito del rilascio dell’ITV, lo tutela con la possibilità – previo ottenimento di apposita autorizzazione – di giovare delle previsioni contenute nel parere per lui vincolante, ancorché revocato o con validità cessata, secondo le condizioni previste dall’utilizzo esteso nel periodo di grazia di massimo sei mesi come sancito all’articolo 34, paragrafo 9 del CDU
L’altra faccia della medaglia ci rappresenta quindi uno strumento molto potente da usare con oculatezza e attenzione, ma non con troppa parsimonia per timore degli aspetti negativi di questa tipica “arma a doppio taglio”. Un parere di classificazione doganale scritto e firmato da un doganalista iscritto all’albo, professionista formato e titolato di indubbia competenza, è senza meno un elemento che in ogni azienda non dovrebbe mai mancare per beni la cui classificazione doganale è di cruciale importanza. Un ITV che avvalli o smentisca tale parere rappresenta una garanzia cui forse, fatte le debite considerazioni, non si dovrebbe mai rinunciare.
Martino Giuseppe Ormesani
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.