I certificati di circolazione (Eur1, EUR MED e A.TR) dichiarano, in ambito doganale, l’origine preferenziale delle merci. Essi consentono di beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dagli accordi di libero scambio siglati tra UE ed alcuni Paesi terzi, nonché delle misure tariffarie preferenziali concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni Paesi o territori in via di sviluppo.
Nel caso dei Paesi accordisti è previsto un reciproco trattamento preferenziale: in merito alle dichiarazioni doganali di esportazioni verso questi, è previsto dai protocolli di origine che i certificati vengano rilasciati dai competenti uffici doganali territoriali, previa richiesta da parte del soggetto esportatore o di un suo rappresentante.
Con il 31 marzo 2022, e dopo l’ultima proroga con la circolare 44/D/2021, si è conclusa la semplificazione procedurale di previdimazione dei certificati di circolazione, in quanto ritenuta non più attuale in relazione al termine dello stato di emergenza Covid.
Tale semplificazione consentiva all’esportatore di ottenere dall’autorità doganale il certificato di circolazione vidimato ancor prima di espletare l’operazione doganale di esportazione.
Con la circolare 12/2022 del 29.03.2022 l’Agenzia delle Dogane ha inteso avvantaggiare le imprese nazionali disponendo alcune misure in materia di procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR in vigore dal 1° aprile 2022 nel tentativo di rispondere alle minacce derivate dallo stato pandemico e dal conflitto russo-ucraino.
La circolare espone le tre procedure attualmente in vigore:
1. procedura ordinaria
2. procedura “facilitata”
3. procedura full digital
- Procedura ORDINARIA
Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore, o un suo rappresentante doganale, richiedono il certificato di circolazione indicando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei codici previsti dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21.01.2021:
- 26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1;
- 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.MED;
- 27YY richiesta del certificato A.TR.
Dopo aver effettuato il download dei dati e stampato il certificato, questo va presentato all’Ufficio delle Dogane dov’è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione. Qui verrà effettuata la cosiddetta “vidimazione”: l’apposizione del timbro e della firma.
In caso di controllo automatizzato dell’operazione (CA), l’Ufficio delle Dogane procede immediatamente alla validazione del certificato.
Tale operatività comporta la piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale alle merci esportate.
Utilizzando uno dei codici previsti dall’art. 3 della Determinazione Direttoriale n. 23641/RU, l’operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante) dichiara sotto la sua responsabilità di poter rendere immediatamente disponibili la “dichiarazione dell’esportatore”, e i documenti necessari a comprovare l’origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione in caso di richiesta dell’ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori.
- Procedura FACILITATA
La procedura facilitata permette all’esportatore di stampare il certificato su un modello già in suo possesso, e già validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane (cd. “previdimazione”).
Tuttavia, possono usufruire di tale procedura solo i soggetti AEO titolari di autorizzazione a luogo approvato: devono aver manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative, come un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora per raggiungere l’Ufficio delle Dogane di esportazione, o l’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio stesso.
- Procedura FUL DIGITAL
La procedura full digital, invece, è utilizzabile solo nel contesto del progetto “EUR1 Full Digital” che si applica in via sperimentale dall’1 marzo 2021, per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità previste dalla circolare 13/2021.
Attualmente sono in corso interlocuzioni con l’autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato A.TR.
Fatte queste premesse, si ricorda infine che l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato risulta essere uno step fondamentale per portare la stessa semplificazione operata in questa occasione dall’autorità ad un livello ancora superiore eliminando la problematica collegata all’emissione dei certificati di prova dell’origine.
Le vigenti disposizioni integrative unionali (artt. 75 e ss. del Regolamento di Esecuzione UE 2447/2015) e gli accordi preferenziali prevedono delle alternative ai certificati di circolazione: come prova dell’origine è possibile effettuare anche la compilazione e l’emissione, da parte del soggetto esportatore, di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale, resa secondo il modello allegato allo specifico accordo.
La dichiarazione di origine preferenziale in fattura può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:
– dall’esportatore autorizzato;
– dall’esportatore registrato al sistema REX (previsto ad esempio negli accordi con Canada, Giappone, Regno Unito, Vietnam);
– da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
I professionisti di QVADRA Srl rimangono a disposizione per l’assistenza alle imprese coinvolte nell’emissione di tali certificati, per conoscere i vantaggi sull’ottenimento dello status A.E.O. e di esportatore autorizzato.
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