Il comma 186 dell’articolo 1 della Legge n. 197 del 2022 stabilisce che «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte … l’Agenzia delle dogane e dei monopoli … possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
I presupposti generali per fruire della definizione agevolata disciplinata dalla Legge n. 197 del 2022 sono dunque:
- l’attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria;
- la qualità di “parte”, nella controversia, dell’Agenzia;
- la pendenza della controversia alla data dell’1° gennaio 2023;
- la domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
- il pagamento di un importo stabilito in base al valore della controversia.
La sussistenza di tali presupposti è oggetto di un procedimento di controllo presso l’Agenzia, che può concludersi con un provvedimento di “diniego”, da notificare al soggetto richiedente la definizione, entro il 31 luglio 2024.
La Legge n. 197 del 2022 non pone limiti alla tipologia di atti impugnati nelle controversie definibili (diversamente da previgenti procedure di definizione agevolata delle liti pendenti).
Circa le tipologie di tributi in contestazione, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Ad ogni modo, secondo la prassi dell’Agenzia delle Dogane, una controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione, può tramutarsi, per l’effetto dell’integrale pagamento da parte del contribuente dell’intero valore dell’atto impugnato relativo ai tributi (comprensivo, quindi, di interessi ed eventuali altri accessori), in una controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo (se la sanzione è collegata al tributo), qualora il contribuente provveda a rinunciare alla parte di controversia riguardante l’atto impugnato relativo ai tributi.
Conseguentemente, in tal senso, possono essere definite in via agevolata anche le liti tributarie che hanno a oggetto dazi doganali e IVA all’importazione, laddove sia presente una sanzione collegata al tributo.
Il contribuente deve presentare una distinta domanda di definizione agevolata per ciascun atto impugnato nella controversia che si intende definire (non sono ammesse domande aventi ad oggetto più atti impugnati). Inoltre, ciascuna domanda di definizione agevolata deve essere formulata per l’intero valore in contestazione del singolo atto impugnato e non per una parte soltanto.
Gli importi dovuti per la definizione agevolata differiscono in base alle casistiche previste dai commi da 186 a 191:
- 100% del valore della controversia (regola generale prevista dal comma 186):
- le controversie che, alla data di presentazione della domanda, risultano oggetto di pronuncia giurisdizionale, conclusiva del primo grado di giudizio, depositata entro l’1/1/2023, favorevole all’Agenzia, ancora nei termini per essere impugnata;
- le controversie che, alla data di presentazione della domanda, risultano oggetto di pronuncia giurisdizionale, conclusiva del secondo grado di giudizio, depositata entro l’1/1/2023, favorevole all’Agenzia, ancora nei termini per essere impugnata;
- le controversie che, alla data di presentazione della domanda, risultano pendenti in Cassazione e l’Agenzia risulti vincitrice nel secondo grado di giudizio;
- le controversie nelle quali il contribuente ha notificato il ricorso entro il 1° gennaio 2023 all’Agenzia, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla Segreteria della CGT1, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992;
- 90% del valore della controversia:
- le controversie con ricorso pendente iscritto nel primo grado (comma 187). Si tratta delle controversie nelle quali il contribuente ha notificato il ricorso entro il 1° gennaio 2023 all’Agenzia e, a tale data, si è già costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla Segreteria della CGT1, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992;
- le controversie che, alla data di presentazione della domanda, risultino pendenti in riassunzione (o risultino pendenti i termini per la riassunzione) provenienti da pronunce conclusive del grado di giudizio di cassazione con rinvio;
- 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nel primo grado (comma 188 lett. a)). Si tratta delle controversie che, alla data di presentazione della domanda, pendono in secondo grado o pendono i termini per l’impugnazione in secondo grado, per le quali si sia verificata una pronuncia conclusiva del primo grado di giudizio che abbia determinato la soccombenza dell’Agenzia. Si segnala che, in caso di soccombenza ripartita il 40% è applicabile solo alla parte, del valore in contestazione dell’atto, annullata dal giudice, mentre alla parte confermata si deve applicare il 100%;
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nel secondo grado (comma 188 lett. b)). Si tratta delle controversie che alla data di presentazione della domanda risultano decise in secondo grado con pronuncia che abbia visto l’Agenzia soccombente, e ancora nei termini per essere impugnata. Si segnala che in caso di soccombenza ripartita, il 15% è applicabile solo alla parte, del valore in contestazione dell’atto, annullata dal giudice, mentre alla parte confermata si deve applicare il 100%;
- 5% del valore della controversia le controversie pendenti nel grado di cassazione, per le quali l’Agenzia sia risultata soccombente sia in primo che in secondo grado;
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo (comma 191 primo periodo) possono essere definite con il pagamento di un importo pari al:
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata al 1° gennaio 2023. Si segnala che in caso di soccombenza ripartita, il 15% è applicabile solo alla parte, del valore in contestazione dell’atto, annullata dal giudice, mentre alla parte confermata si deve applicare il 100%;
- 40% del valore controversia negli altri casi. Si segnala che in caso di soccombenza ripartita, il 40% è applicabile solo alla parte, del valore in contestazione dell’atto, annullata dal giudice, mentre alla parte confermata si deve applicare il 100%.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono (comma 191 secondo periodo) possono essere definite senza che sia dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
La semplice circostanza che la controversia sia astrattamente “definibile” non produce, di per sé stesso, alcun effetto sul processo, nemmeno sospensivo. Qualora, invece, il contribuente dichiari in giudizio di volersi avvalere della definizione agevolata, la controversia è sospesa dal giudice fino al 10 luglio 2023.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.