L’Informazione Vincolante in materia di Origine costituisce uno strumento di fondamentale importanza per gli operatori economici.
Invero, trattasi di una Decisione, vincolante per il titolare e per le autorità doganali, attraverso la quale viene determinata l’origine preferenziale o non preferenziale delle merci ottenendo altresì un’indubbia semplificazione delle operazioni doganali.
Le fonti normative che regolano lo strumento in oggetto si rinvengono agli articoli 22-37 del Regolamento UE 952/2013 (CDU), agli articoli 7 bis-22 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli 8-23 del Regolamento Esecuzione (UE) 2015/2447.
Le fasi implicate nel procedimento volto al rilascio della IVO sono le seguenti:
- Fase preliminare di studio approfondito ed attento delle tecniche di lavorazione e trasformazione della merce oggetto della successiva istanza, al fine di pervenire ad una corretta classificazione doganale;
- Fase di presentazione dell’istanza alle autorità doganali competenti;
- Fase istruttoria di trattazione della domanda;
- Fase conclusiva di rilascio della Decisione vincolante nella sussistenza dei relativi presupposti e requisiti normativamente prescritti.
Ebbene, recentemente, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno intervenire in modificazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano l’IVO. Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° Ottobre 2024.
Di seguito vengono analizzate brevemente le principali novità, anche alla luce della Circolare ADM n. 18/2024 dello scorso 8 Luglio 2024.
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Sotto il profilo soggettivo, è doveroso rammentare che la Decisione IVO rientra tra le Decisioni adottate dall’autorità doganale su richiesta del soggetto (persona fisica, giuridica o associazione di persone purché dotata di capacità di agire) titolare di un interesse a tal fine, per tale intendendosi un soggetto capace di garantire l’adempimento dell’obbligo di utilizzo dell’IVO.
Il richiedente è normalmente stabilito nel territorio doganale dell’Unione Europea. Al contempo e per espressa previsione normativa, nulla osta a che l’istanza sia presentata da un soggetto stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea, a condizione che lo stesso abbia previamente ottenuto la registrazione obbligatoria (a seguito della quale viene attribuito uno specifico codice EORI) o, in alternativa, abbia nominato un rappresentante doganale – diretto o indiretto – stabilito nel territorio doganale dell’Unione Europea.
Per quanto concerne la fase preliminare di studio, si rileva che essa riveste un ruolo indefettibile e fondamentale ai fini della corretta classificazione doganale della merce e, dunque, ai fini della corretta attribuzione dell’origine. Nel caso di dubbi o incertezze, il richiedente dispone di un ulteriore strumento denominato Informazione Tariffaria Vincolante (ITV).
Conclusasi la fase preliminare di studio, il richiedente o il suo rappresentante doganale presenta l’istanza all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui lo stesso è stabilito o a quella dello Stato membro in cui l’informazione deve essere utilizzata.
Dal 1° Ottobre 2024, l’istanza dovrà essere presentata presso l’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane e solo tramite l’apposito formulario (allegato alla circolare n. 18/2024 dell’ADM), firmato digitalmente e trasmesso via e-mail oppure sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso via PEC.
Le domande mancanti della firma, digitale o autografa, non saranno accettate.
La sottoscrizione dell’istanza rappresenta esplicita accettazione delle informazioni ivi riportate nonché la registrazione delle stesse nella Banca Dati della Commissione Europea.
Il modello di domanda dell’IVO deve essere compilato in ogni sua parte evitando, salvo casi particolari, il rinvio ad allegati ed ulteriori documenti.
Nello specifico, i campi la cui compilazione è richiesta sono i seguenti: richiedente; titolare; paese di origine e classificazione delle merci ai fini della nomenclatura doganale; denominazione commerciale della merce; quadro giuridico; giustificazione della dichiarazione di origine; descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario; campionatura di supporto; documentazione di supporto; informazioni supplementari; sottoscrizione del richiedente.
Non saranno accettate domande compilate parzialmente o contenenti informazioni incomplete.
Quanto alla fase istruttoria del procedimento, l’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane procede senza indugio ed in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, alla trattazione preliminare della domanda. In questa fase è verificata la sussistenza dei requisiti di ricevibilità dell’istanza e, dunque, la correttezza e completezza formale delle informazioni ivi riportate. L’Ufficio può, se lo ritiene, chiedere integrazioni al richiedente, chiamato a renderle entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Al termine della fase preistruttoria e nella sussistenza dei requisiti, la domanda viene accettata. La data di accettazione corrisponde alla data di presentazione della domanda, dalla quale decorre il termine di 120 (centoventi) giorni entro il quale il procedimento deve concludersi.
Il provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere comunicato al richiedente, in conformità all’obbligo di motivazione. Al contempo, il silenzio vale come assenso.
La fase istruttoria è di competenza dell’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane di concerto con l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, il quale è tenuto a comunicare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, gli esiti di eventuali controlli analitici delle merci, la pendenza o l’intenzione di avviare un procedimento di revisione dell’accertamento; la pendenza di eventuali ricorsi avverso l’accertamento nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’istruttoria e della decisione.
Il procedimento si conclude con la Decisione dell’autorità competente, adottata senza il contraddittorio preventivo e notificata al richiedente entro il termine normativamente prescritto di 120 (centoventi) giorni dalla data di accettazione della domanda. Quando trattasi di soggetto AEO, l’Agenzia si impegna definire l’istanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall’accettazione.
Se l’Ufficio ritiene di non riuscire a rispettare i termini anzidetti dovrà darne preventivamente comunicazione al richiedente, indicandone i motivi e la scadenza del termine prorogato che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) giorni.
La decisione esplica la sua efficacia giuridica e diviene vincolante per il titolare e per le autorità doganali dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si presume l’abbia ricevuto. Da tale data decorre altresì il termine di validità della decisione, pari a tre anni.
Dal 1° Ottobre 2024, la IVO sarà notificata via PEC al richiedente e all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Una volta rilasciate, le IVO non possono essere modificate. Tuttavia, potranno essere revocate e/o annullate, in presenza di determinate condizioni, da parte dell’autorità doganale emittente.
Il titolare della Decisione ha diritto di proporre ricorso avverso la Decisione dell’autorità doganale e richiedere la concessione del c.d. “periodo di grazia”, per tale intendendosi la possibilità di utilizzare l’IVO per un periodo ulteriore successivo alla scadenza, alla revoca o all’annullamento della Decisione. In ogni caso, tale uso esteso non può protrarsi oltre i 6 (sei) mesi.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.