Il Regolamento (UE) 2023/956 (c.d. Regolamento CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism), entrato in vigore il 17 maggio scorso, istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sarà applicabile dal 01/10/2023 fatte salve le seguenti eccezioni che riguardano
- gli articoli 5, 10, 14, 16 e 17 che si applicano a decorrere dal 31/12/2024
- l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, gli articoli da 6 a 9, gli articoli 15 e 19, l’articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 21 a 27 e l’articolo 31 che si applicano a decorrere dal 01/01/2016
Il CBAM introduce nuovi obblighi in capo agli operatori economici UE fra cui, i primi adempimenti a partire da ottobre 2023, riguarderanno l’obbligo di inviare apposite comunicazioni periodiche circa l’impatto in materia di emissioni di Co2 derivanti dai propri traffici in importazione. Tali obblighi sono stati ripresi e descritti nel Regolamento di esecuzione (UE) diramato dalla Commissione europea lo scorso 17 agosto e non ancora pubblicato sull’Official Journal.
In particolare, il CBAM si applica alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell’Unione. Fra le merci elencate nell’Allegato I troviamo prodotti affini a diversi ambiti merceologici quali cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro, acciaio, alluminio e idrogeno. Le merci interessate sono individuabili nello specifico grazie ai codici doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. La definizione di importazione fa riferimento al regime di immissione in libera pratica ex art. 201 CDU Reg.to (UE) n. 952/2013.
Gli obblighi introdotti dal CBAM sono posti in capo ai c.d. Dichiaranti CBAM autorizzati individuabili fra:
- l’importatore che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica in veste di dichiarante;
- la persona, autorizzata a presentare una dichiarazione doganale di importazione mediante Iscrizione nelle scritture del dichiarante;
- il rappresentante doganale indiretto che dichiara per l’importazione con importatore extra UE o che abbia accettato gli obblighi di comunicazione a norma dell’articolo 32 del CBAM
Dal 31/12/2024 per importare le merci interessate dal CBAM nel territorio doganale dell’Unione l’importatore – o una delle persone suindicate – dovrà richiedere autorizzazione attraverso il registro CBAM per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato.
Gli obblighi in capo ai Dichiaranti saranno introdotti in modo progressivo secondo il seguente schema.
Dal 01/10/2023 e fino al 31/12/2025 (periodo transitorio) i Dichiaranti dovranno predisporre una Relazione CBAM trimestrale per comunicare le informazioni relative alle merci importate durante il trimestre di riferimento. La Relazione CBAM deve essere presentata attraverso il Registro transitorio CBAM, raggiungibile tramite il Portale CBAM. La compilazione della Relazione CBAM va predisposta in base alle previsioni della tabella 1 presente nell’Allegato I del Regolamento di esecuzione e nel Registro Transitorio CBAM e deve contenere le informazioni elencate nella tabella 2 del medesimo allegato. Le informazioni necessarie per la compilazione possono essere reperite dal Dichiarante autorizzato mediante invio al proprio fornitore extra-UE di un modello elettronico appositamente predisposto dalla Commissione europea e che il fornitore dovrà ritornare compilato. La prima scadenza per la presentazione della Relazione CBAM coincide con il 31/01/2024 e dovrà comprendere le importazioni dichiarate da ottobre a dicembre 2023, fatte salve le condizioni previste per l’attuazione di eventuali modifiche exart. 9, par. 2, del Regolamento di esecuzione.
La Relazione CBAM dovrà indicare
- la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
- il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di Co2 e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di Co2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi stabiliti negli allegati II e IV del Regolamento;
- le emissioni indirette totali, espresse secondo l’atto di esecuzione di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del Regolamento;
- il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.
Dal 01/01/2026 in poi vi sarà l’obbligo per il Dichiarante CBAM autorizzato di presentare (entro il 31 maggio di ogni anno relativa all’anno precedente a partire dal 31/05/2027 per il 2026) attraverso il registro CBAM una Dichiarazione CBAM annuale (Il dichiarante autorizzato dovrà garantire che le emissioni incorporate attestate all’interno della Dichiarazione CBAM siano verificate da un ente accreditato a tale scopo) contenente:
- il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato;
- le emissioni totali incorporate;
- il numero totale di certificati CBAM da restituire corrispondenti alle emissioni incorporate totali (il dichiarante autorizzato dovrà acquistare un quantitativo di certificati CBAM da restituire in proporzione alle emissioni indicate nella Dichiarazione CBAM, fatta salva l’applicazione di apposite sanzioni in caso di inadempienza o irregolarità);
- copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CBAM.
Il Regolamento di esecuzione disciplina, inoltre, la procedura di verifica delle Relazioni CBAM demandando alla Commissione europea il compito di verificare la corretta compilazione delle Relazioni CBAM trimestrali, comunicando periodicamente all’Autorità competente di ogni Stato membro un elenco dei dichiaranti autorizzati per i quali sospetta che non sia stato rispettato l’obbligo di presentazione di una Relazione CBAM o che la stessa contenga dati errati. Le Autorità competenti dello Stato membro possono quindi avviare una procedura di rettifica al termine delle quale il Dichiarante autorizzato inadempiente potrebbe essere chiamato a corrispondere una sanzione che va da €10 a €50 per tonnellata di emissioni non inclusa nella Relazione. Per il quadro sanzionatorio nazionale definivo ogni Stato membro emetterà un proprio dispositivo di legge.
Per ulteriori informazioni in proposito, oltre ai colleghi delle consulenza@qvadra.it, vi rimandiamo alla pagina dedicata presso il portale della Commissione europea raggiungibile a questo link https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en dove sono disponibili diversi strumenti utili, linee guida e la possibilità di partecipare a una serie di webinar istituzionali a partire dal 15 settembre prossimo, cui è già possibile iscriversi.
Martino Giuseppe Ormesani
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.