Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,anche noto con l’acronimo PPWR – packaging and packaging waste Regulation, che modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62/C, si applicherà a decorrere dal prossimo 12 Agosto 2026.
Le ragioni che sottendono una siffatta normativa si rinvengono nell’elevata quantità di imballaggi prodotti a cui non corrisponde un’elevata percentuale di riutilizzo, raccolta e riciclaggio.
L’oggetto del Regolamento de quo è pertanto quello di stabilire “prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato” (art. 1 Reg. UE 2025/40).
In tal senso, le prescrizioni riguardano:
- la responsabilità estesa del produttore;
- la prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
- la raccolta e il trattamento – compreso il riciclaggio- dei rifiuti di imballaggio.
Quanto all’ambito di applicazione, il Regolamento in oggetto si applica “a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manufatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici” (art. 2 Reg. UE 2025/40), lasciando impregiudicate le prescrizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE per quanto concerne la gestione dei rifiuti pericolosi nonché la normativa europea in materia di sicurezza, qualità, trasporto, protezione della salute e igiene dei prodotti imballati. È precisato altresì che qualora il Regolamento UE 2025/40 dovesse confliggere con la direttiva 2008/68/CE, quest’ultima prevarrà (art. 2, par. 2, Reg. UE 2025/40).
I nuovi adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti della filiera e gli operatori economici, si rinvengono dall’art. 5 all’art. 12 del Regolamento in oggetto e trattasi, principalmente, di prescrizioni relative a:
- sostenibilità;
- etichettatura, marcatura e informazione;
- misure di salvaguardia per imballaggi che presentano dei rischi;
- presenza di sostanza chimiche (PFAS);
- contenuto minimo riciclato;
- condizioni per garantire il riuso;
- appalti pubblici verdi, al fine di incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili;
- restrizioni su determinati imballaggi in plastica monouso;
- minimizzazione il peso e il volume degli imballaggi;
- possibilità per i consumatori/clienti di utilizzare propri contenitori per l’asporto, senza costi aggiuntivi.
Potranno essere immessi sul mercato soltanto gli imballaggi che siano conformi alle prescrizioni di cui sopra (art. 4, Reg. UE 2025/40).
In aggiunta, si segnala che tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e saranno considerati riciclabili solamente gli imballaggi che rispettino i criteri di cui all’art. 6 del Reg. UE 2025/40, eccezion fatta per gli imballaggi di cui all’art. 6, par. 11. La conformità è dimostrata attraverso la documentazione tecnica degli imballaggi, conformemente all’allegato VII dello stesso Regolamento.
Si segnala, in ultimo, l’istituzione del registro nazionale dei produttori, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni regolamentari, al quale questi ultimi hanno l’obbligo di iscriversi.

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