Nelle fasi di sviluppo del commercio internazionale, in epoca medievale e fino al XIX secolo, le leggi allora applicabili prevedevano strumenti coercitivi particolarmente gravi per chi poneva in atto delle frodi doganali, con misure che andavano dalla frusta, alla galera a vita, all’esilio e così via fino alla forca, ossia alla pena di morte.
In quel tempo, chiunque avesse a che fare con le autorità preposte alla riscossione delle imposte doganali ha iniziato quindi ad affidarsi a persone che avessero confidenza con le normative e le prassi doganali così da non rischiare di incorrere nelle pesantissime pene repressive appena citate.
Fu così che, con Regio Decreto del 14 gennaio 1864 veniva per la prima volta identificata la figura degli Spedizionieri Doganali come coloro che potevano esercitare liberamente, sotto la responsabilità propria e del proprio mandante, la rappresentanza in dogana, subordinando l’esercizio di tale attività al grado di fiducia vantato nei confronti delle autorità pubbliche preposte ai controlli di confine.
A seguito dell’unità d’Italia, le norme che regolavano i rapporti doganali con i cittadini iniziarono a prevedere pene sempre più miti e nel secondo dopoguerra giunsero a una rivoluzione concettuale radicale, per cui si passa dal concetto di diffidenza a quello di fiducia nei rapporti con il contribuente, senza più relegare tale preferenza alla figura professionale dello spedizioniere doganale.
In quest’epoca prende il largo la figura dello spedizioniere doganale quale soggetto incaricato di pubblico servizio che, per effetto dell’art.1 legge 22 dicembre 1960, n. 1612 – a tutt’oggi in vigore –, definisce l’attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant’altro si riferisce al campo doganale.
Se pensiamo che il campo doganale interviene su qualsiasi bene scambiabile che attraversa una frontiera: dalle materie prime del regno animale, vegetale, geologico alle opere d’arte, passando per qualsiasi cosa, talvolta anche impalpabile (come ad esempio l’energia elettrica classificabile alla voce doganale 2716, la proprietà intellettuale, il concetto di tutela del consumatore e dell’ambiente), risulta subito evidente la portata di questa definizione che si potrebbe ritenere – volendo estremizzare il concetto – tanto ampia quasi quanto potrebbe esserlo lo scibile umano.
In tal guisa, lo spedizioniere doganale è tenuto pertanto ex lege a spaziare le proprie competenze su una moltitudine di merceologie ed aspetti differenti, ognuno normato in modo verticale da almeno un proprio corpus legislativo, cui va sovrapponendosi orizzontalmente la normativa doganale unionale e nazionale.
In quest’ottica di elevata specializzazione doganale e vastissima conoscenza delle fattispecie attuabili in occasione di uno scambio internazionale di merci differenti, il legislatore nazionale ha previsto che il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro che ottengono la patente con validità illimitata, previo superamento dell’esame di Stato, previsto dall’art. 50 del D.P.R. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
Per potersi candidare al superamento della prova per ottenere la patente di spedizioniere doganale è necessario aver maturato esperienza teorico-pratica di almeno due anni come ausiliario oppure di almeno diciotto mesi come tirocinante di uno spedizioniere doganale iscritto all’albo da almeno cinque anni.
Ai sensi dell’articolo 52 del TULD, le materie oggetto d’esame vertono su principi generali di diritto privato, di scienza delle finanze nonché su nozioni di diritto tributario, amministrativo e della navigazione, sulla conoscenza della merceologia, della geografia economica e commerciale, della statistica generale ed economica. Il candidato deve inoltre dimostrare la propria preparazione in merito alle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l’estero, sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.
L’esame prevede la necessità di superare inizialmente una prova pratica che consiste nella compilazione di alcune dichiarazioni doganali, il cui contenuto compilato è da argomentare con una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni e sull’iter da adottare per l’espletamento delle formalità doganali a compimento dell’operazione stessa. I candidati che superano con successo la prova scritta devono poi presentarsi alla commissione d’esame (pubblica/privata) per il superamento della prova orale che verte sul contenuto della prova scritta e sulle materie già menzionate.
Una volta superato l’esame con successo, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, la patente di spedizioniere doganale viene rilasciata dall’Agenzia Accise Dogane e Monopoli e permette l’scrizione al relativo albo professionale nonché l’abilitazione all’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.
La figura dello spedizioniere doganale è andata nel tempo rafforzandosi, attirando su di sé la facoltà di adempiere a nuovi incarichi come, ad esempio, quanto previsto in materia di assistenza tecnica dall’art. 12 comma 6 del D. Lgs. n° 546/1992 che, per le controversie relative ai tributi doganali, consente ai contribuenti di farsi assistere in giudizio dagli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo presso le Corti di Giustizia Tributaria.
Con l’entrata in vigore della legge 25 luglio 2000, n. 213 che ha introdotto norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci la figura professionale ha assunto una veste nuova con l’introduzione di nuove attribuzioni (art. 1), la possibilità di procedere all’asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali (art. 2), di costituire centri di assistenza doganale (art. 3) e da ultima – ma non per importanza – la definizione per cui gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti (art. 9).
La nuova accezione identifica sempre più lo spedizioniere doganale, ora doganalista, come un professionista competente nelle materie doganali cui ogni azienda che operi nel commercio internazionale dovrebbe legarsi per condividere la propria vision, in modo tale da instaurare un rapporto di reciproca fiducia (analogamente a quanto già avviene con il proprio commercialista o fiscalista) al fine di ottimizzare le risorse e i flussi logistici, conoscere la corretta classificazione doganale delle merci, individuare l’origine preferenziale ed eventualmente non preferenziale dei propri beni, determinare correttamente il valore che forma la base imponibile per i tributi di confine.
Inoltre, così come l’Agenzia Accise Dogane e Monopoli ad oggi ha spostato la propria maggiore attenzione sui controlli extra-tributari (gli aspetti legati ai controlli tributari sono quasi totalmente informatizzati), attualmente anche lo spedizioniere doganale o doganalista, non limita più le proprie competenze agli elementi dell’accertamento doganale stabiliti dall’art. 8 del D.Lgs 374/90 (qualità – ossia classificazione, quantità, valore e origine della merce), ma ha dovuto provvedere ad ampliare il proprio orizzonte formativo per acquisire competenze in materia di sicurezza dei prodotti, di diritti di proprietà intellettuale, di sanzioni e divieti all’importazione e all’esportazione.
L’esigenza per il doganalista di ottemperare a questo tipo di specializzazione, non deriva peraltro solo dal rispetto del proprio codice deontologico che al comma 3 dell’art. 1 prescrive come lo stesso si obbliga al continuo miglioramento della qualità delle prestazioni fornite, impegnandosi a mantenere elevate le proprie competenze ed a sottoporsi a periodici programmi di formazione e di aggiornamento professionale debitamente riconosciuti dagli organi di autodisciplina, volti a mantenere aggiornate le sue conoscenze e migliorare le sue competenze, ma trova il proprio fondamento giuridico anche nel Regolamento di formazione continua che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012, disciplina le modalità di assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua da parte degli spedizionieri doganali. Tale regolamento, che vige per consentire ai doganalisti di mantenere la propria iscrizione all’albo ed esercitare la professione, viene adottato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali previo parere favorevole del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per concludere, vale la pena citare quanto riportato nel portale ufficiale del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (https://www.cnsd.it) dove viene espressamente chiarito come nell’ambito delle professioni liberali, quella dello spedizioniere doganale/doganalista è sicuramente la più esposta al cambiamento, non solo per i mutamenti interni alle sue competenze, ma per l’evoluzione dello scambio internazionale.
Infatti è proprio in considerazione del contesto in cui è chiamato ad operare che il doganalista non esaurisce la sua attività nel compimento delle operazioni doganali, ma in virtù della sua elevata capacità professionale, agisce a supporto degli operatori economici in tutte le fasi della trattativa commerciale ed offre la sua consulenza e la sua collaborazione oltre che alle imprese, anche alle amministrazioni per rendere, da una parte, più fluide le transazioni internazionali, e dall’altra, impedire che si realizzino condizioni favorevoli per lo svolgimento di traffici illeciti.
Uno stimolo sempre più urgente per incentivarci crescere professionalmente e permetterci di restare al passo con il progresso tecnologico e la costante evoluzione del commercio internazionale.
Martino Giuseppe Ormesani
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.