Come preannunciato, a partire dal 1° gennaio 2026, prenderà avvio la fase definitiva del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).
Ebbene, è fondamentale che gli importatori o i loro rappresentanti doganali indiretti procedano con l’inoltro dell’istanza volta ad ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato poiché, a far data dal 1° gennaio 2026, sarà obbligatorio indicare, nella pertinente dichiarazione doganale, il titolo in base al quale si procede con l’importazione della merce CBAM.
In altri termini, si dovrà dimostrare, alternativamente:
- di essere in possesso dello status dichiarante CBAM autorizzato;
- di non superare la soglia di tolleranza (c.d. “esenzione de minims”);
- di aver presentato l’istanza volta ad ottenere lo status dichiarante CBAM autorizzato;
- ulteriori motivi di esenzione derivanti dalla normativa.
Si segnala, inoltre, l’entrata in vigore del Regolamento UE 2025/2083, il quale introduce alcune modifiche e semplificazioni al Regolamento UE 2023/956.
Si sintetizzano di seguito le principali novità introdotte dalle precitate modifiche e semplificazioni, che si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2026:
- “ESENZIONE DE MINIMIS”: L’art. 2 bis prevede l’introduzione di una soglia di tolleranza, c.d. “esenzione de minimis”, fissata, attualmente, a 50 tonnellate di massa netta di tutte le merci CBAM importate in un anno civile. In forza di tale esenzione, tutti gli importatori o il loro rappresentante doganale indiretto, ivi compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dovranno dichiarare tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale;
- OBBLIGO DI RICHIEDERE LO STATUS DI DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO PRIMA DELL’IMPORTAZIONE DI MERCI RICADENTI NELL’AMBITO CBAM: all’art. 17 è aggiunto il punto 7 bis, ai sensi del quale se l’istanza volta ad ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato è presentata entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, prima dell’importazione di merce ricadente in ambito CBAM, potrà procedersi con l’immissione in libera pratica di tale merce, ancorché in assenza dell’autorizzazione, fino all’ottenimento della stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2026.
Si invitano, quindi, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti interessati dalla normativa ad attivarsi quanto prima al fine di presentare l’istanza volta ad ottenere lo status dichiarante CBAM autorizzato.
Contattaci per ricevere un preventivo per il servizio di assistenza ai fini della presentazione dell’istanza volta all’ottenimento dello status dichiarante CBAM autorizzato.

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