AEO Specialists
Tra le principali cause dell’aumento delle emissioni dei gas ad effetto serra vanno senz’altro menzionati l’incalzante deforestazione e il degrado forestale: in questi termini, concludeva la propria relazione speciale sui cambiamenti climatici e sul suolo il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), lo scorso 2019.
Si stima che senza una regolamentazione di contenimento, l’Unione Europea, da sola, causerebbe un aumento annuale della deforestazione di circa 240 000 ettari entro il 2030.
Sembra opportuno rammentare che dalla deforestazione e dal degrado forestale derivano importantissime implicazioni di natura ambientale e sociale, le quali costituiscono altresì una violazione dei diritti umani ambientali.
Alla luce di tanto, il legislatore europeo introduceva il nuovo Regolamento (UE) 2023/1115 avente ad oggetto la messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, in abrogazione del precedente Regolamento (UE) 2010/995, con l’obiettivo di risolvere la questione sul cambiamento climatico, tutelare la biodiversità, salvaguardare le foreste e creare un sistema alimentare sostenibile.
Il Regolamento EUDR rientra nel più ampio ed ambizioso progetto dell’oramai largamente conosciuto Green Deal europeo (per leggere gli altri articoli sul tema visita il nostro sito).
In ragione di tale normativa, è previsto il divieto assoluto di importare, trasformare ed esportare bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno e loro derivati, salvo ciò soddisfi tre condizioni: essere a deforestazione zero; essere prodotti conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione ed essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3 del Regolamento EUDR).
A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta della Commissione di prorogare l’applicazione del Regolamento in oggetto, le nuove scadenze previste ai fini dell’adeguamento alla normativa sono le seguenti:
Tra gli obblighi di cui sono gravati gli operatori ed i commercianti –con la sola eccezione delle micro, piccole e medie imprese che godono dell’esonero– la principale novità è rappresentata dall’obbligo di emettere la dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 4 del Regolamento EUDR). La predetta dichiarazione è resa all’esito di un iter specifico, di cui agli articoli 9, 10 e 11, che comprende: l’obbligo di raccolta delle informazioni sul prodotto (ivi compresa la normativa vigente nel luogo ove è avvenuta la produzione); l’obbligo di accertarsi che la legislazione locale del paese di produzione non sia stata violata relativamente agli oneri inerenti la deforestazione e il degrado forestale; l’obbligo di valutare il rischio, parametrato alla complessità della supply chain; l’obbligo di informare le autorità competenti nel caso di nuove informazioni pertinenti i prodotti, con particolare riferimento al rischio di mancata conformità; l’obbligo di attenuare il rischio non trascurabile tramite controlli ed indagini specifiche, audit effettuati per il tramite di terze parti e documentazione supplementare.
Di talché, la dichiarazione di dovuta diligenza potrà essere redatta, nella forma e contenuto di cui all’Allegato II del Regolamento, in assenza di rischio o, al più, in presenza di rischio trascurabile. Tale dichiarazione va trasmessa telematicamente alla Commissione.
L’articolo 6 del Regolamento riconosce la facoltà per l’operatore e il commerciante di incaricare un mandatario al fine di presentare per loro conto la dichiarazione di dovuta diligenza, pur rimanendo in capo agli stessi la responsabilità per la conformità del prodotto.
Al fine di garantire la dovuta diligenza, il Regolamento EUDR impone altresì di redigere ed aggiornare annualmente un insieme di procedure e misure detto “sistema di dovuta diligenza”.
Qualora le autorità competenti riscontrino difformità del prodotto al Regolamento in oggetto, ai sensi dell’articolo 24, rubricato “azioni correttive in caso di non conformità”, provvedono ad imporre senza indugio all’operatore o commerciante di adottare le pertinenti, adeguate e proporzionate misure correttive, entro un termine specifico e ragionevole.
In ultimo, da un punto di vista dell’apparato sanzionatorio, la normativa prevede che le sanzioni irrogabili (effettive, proporzionate e dissuasive) siano:
I consulenti di Qvadra restano a disposizione per tutta l’assistenza e la consulenza necessaria finalizzata alla gestione della fase transitoria e definitiva.
Responsabili di medio-alto livello di aziende che commerciano con l’estero.